Scelta del Contraente:
Procedura Ristretta
Struttura Appaltante: Comune di Termoli
Cig: ZC92F2C14E
Stato: Aggiudicata
Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) DEL COMUNE DI TERMOLI, ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett. f) e artt. 31-32-33 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Descrizione: Il Comune affida al Professionista l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
L'incarico consiste nell'espletamento di tutti i compiti e adempimenti propri del RSPP, come individuati dall'art. 33 del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.
Importo di gara: € 18.443,00
di cui:
- Importo soggetto a ribasso: € 18.443,00
- Importo non soggetto a ribasso: € 0,00
Scelta del Contraente: Procedura Ristretta
Tipo di appalto: Servizi
Criterio di aggiudicazione: Offerta Economica Più Vantaggiosa
Modalità di partecipazione: Telematica
R.U.P.: Dott. Domenico Nucci
Data di pubblicazione avviso manifestazione di interesse: 13/11/2020
Data di scadenza invio partecipazione:
28/11/2020 18:00 - Europe/Rome
Data di scadenza ricezione offerte:
30/12/2020 09:00 - Europe/Rome
Caricamento busta amministrativa, tecnica ed economica
-
Da:
dalla data di pubblicazione della gara
-
A:
30/12/2020 09:00 - Europe/Rome
Data prima seduta pubblica amministrativa
30/12/2020 11:00 - Europe/Rome
Data apertura offerte economiche:
30/12/2020 15:30 - Europe/Rome
Riepilogo documentazione
Determina a contrarre - D.D. N. 2141 DEL 11.11.2020.pdf
Avviso indagine di mercato - AVVISO PUBBLICO.pdf
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE.doc.pdf
DGUE - DGUE.doc
D.D. a contrarre - Approvazione Atti di gara - d.d. a contrarre n. 2479 del 15.12.2020.pdf
Determina di nomina commissione - D.D. NOMINA COMMISSIONE.pdf.p7m
Allegato:
Curriculum Commissario di gara - C.V. MASSIMO ALBANESE.pdf
Allegato:
Curriculum Commissario di gara - C.V. FABBRICATORE ULISSE.pdf
Allegato:
Curriculum Commissario di gara - C.V. GIANCARLO MURAZZO.pdf
Avviso Esito di gara - ESITO INTEGRALE.pdf
Determina di aggiudicazione definitiva - AGGIUDICAZIONE DEFINITA N.pdf
Documento generico di gara - Verbali di gara.pdf
Chiarimenti
La prestazione professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, come qualificata dal legislatore e sancita dalla giurisprudenza consolidata, non prevede l’obbligo di subordinazione e di rispetto di orari similari ai medesimi contrattualmente previsti per i dipendenti della P.A.
Ciò premesso, si rappresenta che la richiesta di disponibilità giornaliera, per un minimo di tre presenze settimanali, presso la sede comunale non concretizza la fattispecie del vincolo orario, tantomeno quello della subordinazione, al pari della richiesta di intervento entro sessanta minuti a richiesta dell’Amministrazione, in casi di urgenza.
La richiesta dell’Ente, quale elemento necessario per l’affidamento dell’incarico de quo risiede nella natura del rapporto che lega il datore di lavoro pubblico al professionista, il quale è caratterizzato dalla strumentalità del secondo nei confronti del primo.
In questa precisa prospettiva che va intesa la norma (D.Lgs. n. 81) che annoverare la designazione del RSPP tra gli obblighi che incombono esclusivamente sulla persona del datore di lavoro e che non possono formare oggetto di delega (art. 17 del TU).
Segno che di questa scelta e delle conseguenze che da essa derivano sugli assetti dell’organizzazione della prevenzione sul luogo di lavoro, il datore di lavoro deve essere pienamente consapevole, deve avere cioè coscienza e consapevolezza della professionalità della persona che ha designato e alle cui indicazioni operative dovrà conformare il proprio operato, della cui attuazione è chiamato a rispondere anche sul piano penale, a cominciare evidentemente dall’attività di valutazione dei rischi presenti in azienda.
A dare il senso dello spiccato carattere fiduciario del rapporto che lega l’RSPP al datore di lavoro è il tenore stesso della norma di legge nella quale la figura in questione trova la sua definizione, ossia l’art. 2, comma 1, lett. f) del Testo Unico.
Questo rapporto, così come specificato dalla cennata norma definitoria, trova una significativa enfatizzazione nell’inciso “a cui risponde”, a riprova del fatto che delle scelte tecnico/organizzative che di volta in volta egli assume, dovrà render conto al datore di lavoro, per le successive decisioni che questi, proprio in ragione delle attività che il primo svolge nel suo interesse, dovrà adottare.
E’ utile richiamare quanto è stato più volte affermato dalla Cassazione, per la quale i componenti del servizio vengono sostanzialmente considerati dalla legge quali ausiliari del datore di lavoro (Cass. n. 39567 del 2007).
Si tratta, come ricordato, di una conclusione alla quale la Cassazione perviene, muovendo dal dato normativo nel quale sono disciplinati i compiti del servizio di prevenzione e protezione (già l’art. art. 9 del D.Lgs. n. 626 del 1994, ora art. 33, comma 1, del TU): compiti che consistono nell’individuazione dei fattori di rischio e nella relativa valutazione, nella elaborazione e programmazione delle misure preventive e protettive, ivi comprese le “procedure di sicurezza” per le attività aziendali, nella comunicazione ai lavoratori delle informazioni in materia di sicurezza, nella proposta di programmi di informazione e formazione ai lavoratori e nella partecipazione alle riunioni periodiche in materia di sicurezza. Non si tratta, come opportunamente chiarisce la Suprema Corte, di funzioni operative, cui è connessa una diretta responsabilità, quanto piuttosto di attività complementari o preparatorie a quelle proprie del datore di lavoro, a conferma, pertanto, della natura strumentale delle attività del servizio e del suo responsabile, il quale non può adottare sua sponte misure di sicurezza, non disponendo peraltro di relativi poteri di spesa.
Pertanto, come rimarcato in dottrina e desumibile dal tenore letterale dell’art. 33, comma 3, del TU, nel quale si afferma che il servizio “è utilizzato dal datore di lavoro”, i compiti riservati al servizio di prevenzione e protezione implicano una “attività di consulenza tecnica del datore di lavoro, unico soggetto tenuto a rispondere in merito ad essa”. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione è dunque il soggetto che, non essendo titolare di alcuna posizione di garanzia rispetto all’osservanza della norma antinfortunistica, opera in qualità di semplice soggetto ausiliario e con funzioni meramente consulenziali, per conto del datore di lavoro, offrendo competenze tecniche professionali in materia e specifica professionalità che non sono in genere ravvisabili in capo al datore di lavoro.
Assegnando quindi a tale figura compiti tendenzialmente propositivi e programmatici, ma non di autonomia decisionale ed operativa, il legislatore ha concepito la collaborazione prestata dal Responsabile del servizio al datore di lavoro, quale obbligazione di mezzi e non di risultato, spettando al primo di prestare un ausilio per le attività dalla stessa legge indicate, mentre spetta al datore di lavoro, direttamente o tramite i componenti dell’organizzazione aziendale (in primis i dirigenti), ottemperare le indicazioni offertegli assumendo le necessarie iniziative idonee a neutralizzare le situazioni di rischio evidenziate.